ALBO GESTORI AMBIENTALI – Responsabile Tecnico aggiornamento
La legge di conversione del 13 dicembre 2024, n. 191 del D.L. n. 153/2024 , con l’articolo 4, comma 2, punto 3) inserisce nell’articolo 212 del D.lgs. 152/2006 il seguente comma 16-bis: “Il legale rappresentante dell’impresa può assumere il ruolo il responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizione all’Albo senza necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento e solo per l’impresa medesima, a condizione che abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante presso la stessa per almeno tre anni consecutivi. La competente Sezione regionale dell’Albo verifica il requisito sulla base dei dati presenti nel registro delle imprese tenuto dalla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura”.
Pertanto il legale rappresentante dell’impresa, che abbia ricoperto questo ruolo per 3 anni consecutivi, può assumere l’incarico di Responsabile Tecnico per tutte le categorie di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali di interesse dell’impresa senza necessità di verifica di idoneità iniziale o di aggiornamento, dimostrazione di esperienza maturata in qualità di direttore tecnico, dirigente o responsabile, titolo di studio specifico.