AMBIENTE/ECODESIGN/SOSTENIBILITA’ – Apparecchi di riscaldamento d’ambiente locale e dispositivi di controllo separati, progettazione ecocompatibile
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 19 aprile 2024 il regolamento UE 2024/1103 con il quale la Commissione Europea ha definito le specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale e dei dispositivi di controllo separati.
Il provvedimento, in vigore dal 9 maggio c.a., si applica a partire dal 1° luglio 2025 e abroga il precedente regolamento UE 2015/1188.
Si segnala in particolare che nelle specifiche di efficienza delle risorse stabilite dall’allegato II sono riportate anche quelle relative allo smantellamento a fini di recupero e riciclaggio dei materiali per evitare l’inquinamento.
Le disposizioni si applicano per l’immissione sul mercato e la messa in servizio di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso domestico aventi potenza termica nominale pari o inferiore a 50 kW; apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso commerciale aventi potenza termica nominale del prodotto o di un segmento individuale di tubo radiante pari o inferiore a 300 kW; dispositivi di controllo separati.
Restano esclusi gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale che utilizzano per la produzione di calore un ciclo a compressione di vapore o un ciclo di assorbimento azionato da energia elettrica o combustibili; gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale progettati, provati, commercializzati e dichiarati esclusivamente per l’uso in ambienti esterni; gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale la cui potenza termica diretta è inferiore al 6 % della potenza termica diretta e della potenza termica indiretta combinate alla potenza termica nominale; i prodotti di riscaldamento dell’aria; le stufe per sauna; gli apparecchi di cottura.
Gli obblighi introdotti dal regolamento interessano i fabbricanti, gli importatori o i mandatari di detti prodotti.