AMBIENTE – Milleproroghe 2025
Fonte Ecocamere
La Legge 21 febbraio 2025, n. 15 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi” (Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2025 n. 45), cosidetta Milleproroghe 2025, è in vigore dal 25/02/2025 e prevede nuove disposizioni in materia ambientale ed energetico rispetto al decreto-legge 202/2024.
In campo ambientale, le modifiche riguardano i seguenti ambiti :
ESG- Rendicontazione di sostenibilità (articolo 3, c.14-bis e 14-ter)
La novità dalla legge di conversione in vigore dal 25 febbraio 2025 riguarda l’introduzione di specifiche proroghe in materia di rendicontazione di sostenibilità. Il comma 14-bis stabilisce che i revisori delle rendicontazioni di sostenibilità relative ai dati 2024 possono rilasciare l’attestazione obbligatoria di conformità solo se entro la data di entrata in vigore della legge di conversione hanno maturato almeno 5 crediti formativi nelle materie che riguardano “la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità”.
Con apposito provvedimento il Ministero dell’ Economia definisce il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori/società di revisione incaricati di attestare la conformità della rendicontazione di sostenibilità.
Il comma 14-ter prevede che, per le violazioni relative alle “dichiarazioni non finanziarie” sugli esercizi avviati prima del 1° gennaio 2024, continuano ad applicarsi le sanzioni previste dal Dlgs 254/201, abrogato dal Dlgs 125/2024 che a partire dal 25 settembre 2024 ha sostituito la dichiarazione non finanziaria con la rendicontazione societaria di sostenibilità.
Danno ambientale e bonifiche – Riperimetrazione siti di interesse nazionale (articolo 7, c. 2)
Il Dl 202/2024 ha soppresso il termine ordinatorio per effettuare la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati classificati di interesse nazionale come stabilito dall’articolo 17-bis comma 1, del Dl 6 novembre 2021, n. 152 contenente disposizioni per la riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale.
Rifiuti – Registro di tracciabilità elettronica dei rifiuti (Rentri) (articolo 11, c 2-bis)
La norma, prevede che “Ai fini dell’operatività del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di sessanta giorni previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, è aumentato a centoventi giorni”.
La nuova scadenza che sarà ufficialmente introdotta dal Ministero dell’ambiente secondo le indicazioni della disposizione di legge è il 14 aprile 2025.
Rifiuti – Recupero rifiuti nei cementifici (articolo 11, c 2-septies)
La legge di conversione proroga al 31 dicembre 2025 le disposizioni agevolative ex articolo 4, comma 5-bis del Dl 17/2022 per i cementifici autorizzati alle operazioni di recupero energetico rifiuti R1, utilizzo rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia. In deroga ai vigenti atti autorizzativi e previo rispetto di particolari procedure si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico.
Obbligo assicurativo per le imprese contro catastrofi naturali (articolo 13, c.1)
Il Dl 202/2024 ha spostato al 31 marzo 2025 il termine entro il quale tutte le imprese devono stipulare contratti assicurativi a copertura di rischi catastrofali a danno dei beni materiali.
Le imprese devono stipulare polizze assicurative per la copertura di varie tipologie di danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
La legge di conversione ha previsto una eccezione per le imprese della pesca e acquacoltura per le quali l’obbligo assicurativo scatta dal 31 dicembre 2025.
Responsabilità estesa del produttore – Commercio elettronico (articolo 13, comma 1-ter)
La legge di conversione modifica l’articolo 178-quater, c 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sostituendo il termine di “novanta giorni” con “centoventi giorni”.
L’articolo 178-quater del Dlgs 152/2006 ha specificato gli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore che immettono sul mercato tramite piattaforme di commercio on line prodotti soggetti ai regimi Epr . Gli obblighi possono essere adempiuti anche avvalendosi dei gestori delle piattaforme di commercio elettronico che avranno sottoscritto appositi accordi con i sistemi collettivi. La modifica normativa proroga la scadenza della stipula degli accordi.
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