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Confimi Apindustria Verona

Bonus Natale

Trattasi di un ulteriore beneficio “una tantum” di € 100,00, previsto dall’art. 2-bis del D.L. 9 agosto 2024, n. 113 convertito, con modificazioni, nella legge 7 ottobre 2024 n. 143. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 19/E del 10 ottobre u.s., ha fornito una serie di disposizioni operative, finalizzate a garantire una uniformità di comportamenti.

L’indennità (di 100 euro), è

  • esente da IRPEF;

  • non soggetta a riduzione in caso di part-time;

  • spetta per i giorni che coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione;

  • dovrà essere rapportata al periodo di effettivo lavoro svolto nel corso del 2024;

  • in presenza di più redditi di lavoro dipendente, i giorni compresi in periodi contemporanei (ad esempio, due rapporti a tempo parziale) vanno calcolati una sola volta;

  • destinata ai lavoratori dipendenti (compresi quelli pubblici e quelli con rapporto di lavoro domestico) in possesso di alcune condizioni oggettive e soggettive.

I presupposti soggettivi ed oggettivi sono:

  • Nell’anno di imposta 2024 il reddito complessivo del soggetto interessato non deve superare i 28.000 euro;

  • Il lavoratore interessato deve essere coniugato e non legalmente separato, con almeno un figlio, seppur nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, con coniuge e figlio fiscalmente a carico. In alternativa, il lavoratore o la lavoratrice deve essere mono genitoriale con almeno un figlio a carico. Per mono genitoriale si intendono diverse ipotesi: quella in cui l’altro genitore sia deceduto, quella in cui l’altro genitore non abbia riconosciuto il figlio, quella in cui il figlio sia stato adottato dal solo genitore che fa istanza di fruizione del “bonus” e quelle in cui il figlio sia stato affidato o affiliato al solo genitore destinatario del beneficio;

  • il lavoratore deve essere in possesso della c.d. “capienza fiscale”, ovvero l’imposta lorda determinata sui redditi deve essere di importo superiore a quello della detrazione.

Un aspetto importante della nota dell’Agenzia delle Entrate è rappresentato dalle modalità di calcolo del reddito complessivo che non deve superare i 28.000 euro. Vi rientrano, oltre alla retribuzione:

  • I redditi assoggettati a cedolare secca;

  • I redditi assoggettati ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti di attività d’impresa, arti e professioni;

  • La quota di agevolazione ACE ex art. 1 del D.L. n. 201/2011;

  • Le mance corrisposte, a titolo di liberalità, dai clienti delle strutture alberghiere e degli esercizi di somministrazione di pasti e bevande (ristoranti, bar, ecc.), assoggettate ad imposta sostitutiva ex art. 1, commi 58 e seguenti, della legge n. 197/2022;

  • La quota esente riguardante gli incentivi per il rientro in Italia di ricercatore residente all’estero (art. 44, comma 1, D.L. n. 78/2010);

  • La quota esente concernente il regime speciale per i lavoratori impatriati, secondo la previsione dell’art. 16 del D.L.vo n, 147/2015 e dell’art. 5 del D.L.vo n. 209/2023.

Nel reddito complessivo non rientra quello derivante dall’abitazione ove abita il lavoratore, ivi comprese le relative pertinenze.

La corresponsione del “bonus”, da erogare insieme alla tredicesima mensilità 2024, prevede una istanza del lavoratore al proprio datore con la quale, attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del DPR n. 445/2000, afferma di essere in possesso dei requisiti reddituali e familiari necessari per fruire del beneficio. Nella domanda vanno indicati il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico e, in presenza di un familiare mono parentale, dei soli figli a carico. La non corrispondenza dell’autodichiarazione alla realtà, viene punita, penalmente, con l’applicazione della previsione contenuta nell’art. 76 del DPR.

Sussistono, poi, situazioni particolari ed altri oneri ben evidenziati dalla circolare n. 19/E:

  • Se il lavoratore nel 2024 è stato titolare di più rapporti di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso deve presentare all’ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità, oltre alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, le Certificazioni Uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine della corretta quantificazione dell’importo spettante (l’ammontare del bonus, pari al massimo a euro 100, va infatti rapportato ai giorni di detrazione da lavoro riconosciuti nel 2024);

  • Se il lavoratore ha più contratti di lavoro in essere contemporaneamente, l’indennità sarà corrisposta dal datore di lavoro sostituto d’imposta individuato dal lavoratore che sarà tenuto ad indicare anche i giorni di lavoro prestati presso altri datori;

  • Il datore di lavoro è tenuto a conservare tutta la documentazione che va messa a disposizione degli organi di controllo, qualora ciò sia richiesto;

  • La somma corrisposta con modalità tracciabile, erogata unitamente alla tredicesima, potrà essere compensata ex art. 17 del D.L.vo n. 241/1997, attraverso l’F24, a partire dal giorno successivo alla messa a disposizione con la busta paga: dovrà essere utilizzato uno specifico codice che l’Agenzia delle Entrate si riserva di comunicare a breve con una propria risoluzione;

  • Qualora il sostituto d’imposta dovesse verificare, in sede di conguaglio, la non spettanza del beneficio, dovrà procedere al relativo recupero;

  • Per i lavoratori domestici, ove il datore di lavoro non è sostituto di imposta, che, pur avendone diritto non hanno ricevuto il “bonus”, il beneficio potrà essere fruito nella dichiarazione dei redditi del 2024, da presentare nel 2025;

  • Per i lavoratori dipendenti che hanno cessato l’attività nel corso del 2024 e che presentano tutti i requisiti oggettivi e soggettivi indicati dal Legislatore, il beneficio potrà essere fruito nella dichiarazione dei redditi riferita al 2024;

  • I lavoratori che avessero fruito del “bonus” pur non avendone diritto o in misura superiore a quello spettante e non sia più possibile per il sostituto d’imposta effettuare il conguaglio a debito, dovranno restituire, nella successiva dichiarazione dei redditi, quanto indebitamente percepito.

E’ possibile scaricare un fac-simile di richiesta (clicca qui).

Scarica la circolare in pdf.