Comunicazione annuale lavori usuranti – entro il 2 aprile 2024
Secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 67 del 21 aprile 2011, i datori di lavoro devono comunicare il numero di lavoratori che nel 2023 sono stati adibiti a lavorazioni usuranti.
Il termine di presentazione della comunicazione annuale quest’anno slitta al 2 aprile 2024 (anziché 31 marzo) a causa delle festività pasquali.
Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 67/2011, i lavoratori che svolgono attività usuranti sono:
1) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti, previsti dall’art. 2 del DM 19/05/1999, ovvero :
- lavori in galleria, cava o miniera;
- lavori in cassoni ad aria compressa;
- lavori svolti dai palombari;
- lavori ad alte temperature (mansioni che espongono ad alte temperature, quando non è possibile adottare misure di prevenzione);
- lavorazione del vetro cavo (mansioni dei soffiatori dell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio);
- lavori espletati direttamente dal lavoratore in spazi ristretti, con carattere di prevalenza o continuità e, in particolare, attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
- lavori di asportazione dell’amianto, svolte con carattere di prevalenza e continuità.
2) lavoratori dipendenti notturni:
- lavoratori a turni, intendendo quelli il cui orario di lavoro è inserito nel quadro del lavoro a turni, che prestano la loro attività per almeno 6 ore, comprendenti il periodo di tempo che va dalla mezzanotte alle cinque del mattino, per un minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 64;
- altri lavoratori notturni, intendendo i lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.
3) lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”:
- lavoratori dipendenti di imprese a cui sono applicati criteri di organizzazione del lavoro “di stampo fordista”, cioè nell’ambito di un processo produttivo in serie con mansioni organizzate in sequenze di postazioni dove venga osservato un determinato ritmo produttivo;
- lavoratori che ripetono costantemente lo stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o della tecnologia.
4) conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone:
- sono interessati dalla norma anche i conducenti di veicoli, di capienza non inferiore a 9 posti, adibiti al servizio pubblico di trasporto collettivo. Il Ministero del Lavoro, con Circolare n. 22/2011, ha precisato che devono essere intese tutte le macchine, di qualsiasi specie, che, guidate dall’uomo, circolano sulle strade e che il limite di 9 posti comprende quello occupato dal conducente.
Per adempiere alla comunicazione occorre accreditarsi sul portale “Cliclavoro” (www.cliclavoro.gov.it) del Ministero del Lavoro, selezionando ”lavori usuranti” scegliendo tra le diverse categorie:
- inizio lavoro a catena;
- monitoraggio lavoro usurante D.M. 1999;
- monitoraggio lavoro notturno;
- monitoraggio lavoro a catena;
- monitoraggio autisti.
Il modello, nella sezione “Elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività”, chiede di inserire il numero indicativo di lavoratori impegnati nelle attività, tra i quali bisogna includere anche eventuali lavoratori in somministrazione. Si ricorda che in caso di processi produttivi in serie o in “linea catena” (attività ripetute e costanti dello stesso ciclo lavorativo, controllo computerizzato delle linee di produzione ecc.) è necessario comunicare lo svolgimento delle lavorazioni entro trenta giorni dall’inizio delle attività. La sanzione amministrativa per la mancata comunicazione di inizio attività, va da € 500,00 a € 1.500,00.
Qualora il datore di lavoro ometta di effettuare tali comunicazioni, ovvero comunichi dati errati o non corrispondenti al vero, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro.
La sanzione, diffidabile ex art. 13, D.Lgs. n. 124/2004, è corrisposta in base al numero delle omesse comunicazioni, e non tanto del numero dei lavoratori interessati.
Non sono sanzionabili:
- né la ritardata comunicazione,
- né i meri errori materiali e gli errori riferiti a dati già in possesso degli Istituti, purché siano identificabili il datore di lavoro che effettua la comunicazione e l’unità produttiva nella quale sono svolte le lavorazioni oggetto della comunicazione.