DIMISSIONI PER FATTO CONCLUDENTE
Istruzioni dall’INL in merito alla novità introdotte dall’ art. 19 della Legge 13 dicembre 2024 n. 203 (cd. Collegato Lavoro) in materia di risoluzione del rapporto di lavoro per assenze ingiustificate.
La nuova norma disciplina le dimissioni volontarie attraverso l’inserimento del comma 7-bis all’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015, introducendo nell’ordinamento la fattispecie delle dimissioni per fatti concludenti.
La citata disposizione consente, in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a quindici giorni, lo scioglimento del rapporto di lavoro su iniziativa del datore di lavoro, dandone comunicazione alla sede territoriale INL, che potrà verificare la veridicità della comunicazione.
La comunicazione ha l’effetto di risolvere il rapporto di lavoro (senza preavviso), valorizzando l’assenza ingiustificata come comportamento concludente, indice della volontà del lavoratore di dimettersi.
La nota n. 579/2025 dell’Ispettorato fornisce istruzioni operative e procedurali ai datori di lavoro che intendono avvalersi di tale facoltà. In particolare, il datore di lavoro è tenuto ad inviare preferibilmente a mezzo PEC una comunicazione all’indirizzo istituzionale della sede territorialmente competente (per Verona itl.verona@pec.ispettorato.gov.it).
La comunicazione dovrà contenere tutte le informazioni di cui si è a conoscenza, si tratta non solo di dati anagrafici ma anche di recapiti telefonici e di posta elettronica. Per semplificare l’adempimento l’ Ispettorato ha messo a disposizione un modello di comunicazione (vedi allegato).
Una volta ricevuta la comunicazione, l’ Ispettorato potrà procedere con la verifica della veridicità. Sulle modalità di verifica la nota n.579/2025 precisa che l’ Ispettorato, oltre a contattare il diretto interessato, potrà anche procedere all’intervista di altro personale impiegato o altri soggetti che possano fornire elementi utili ai fini dell’accertamento. In questo, l’ Ispettorato garantisce la massima tempestività prevedendo un termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione entro la quale espletare le dovute verifiche. Qualora il lavoratore dia prova nell’’impossibilità a comunicare i motivi, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, l’ Ispettorato procede a comunicare la ricostituzione del rapporto ad entrambe le parti.
Una volta decorso il termine contrattuale o legale (15 giorni di calendario) dell’assenza ingiustificata, ed effettuata la comunicazione all’ Ispettorato, il datore di lavoro può procedere con la comunicazione UNILAV della cessazione del rapporto di lavoro indicando come causa di cessazione “dimissioni per fatti concludenti”.
Inoltre l’Inps, con messaggio n. 639 del 19/02/2025, ha precisato che tali cessazioni dovranno essere esposte nel flussi UniEmens con il nuovo codice <TipoCessazione>“1Y”. In aggiunta, chiarisce che in questi casi non è dovuto il cd “ticket di licenziamento” perchè questo tipo di cessazione non fa sorgere in capo al lavoratore il diritto alla NASPI.