FGAS- Regolamento n. 2024/2215, certificazione per gli operatori
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Unità Europea serie L del 09/09/2024 il nuovo Regolamento UE 2024/2215 introduce alcune novità per la gestione dei gas fluorurati a effetto serra (F-gas) e aggiorna le indicazioni relative alla certificazione per gli operatori che utilizzano questi gas.
Le nuove disposizioni impongono che la certificazione degli operatori, che avrà una durata per lo più quinquennale con aggiornamento periodo, debba essere effettuata da enti certificatori accreditati a livello nazionale, sulla base di programmi formativi che rispondono ai requisiti del regolamento; il rilascio avviene con il superamento di un esame teorico e pratico organizzato da un organismo di valutazione.
Ogni stato membro terrà aggiornato un registro pubblico degli operatori certificati, per includere nuovi certificati e rimuovere quelli scaduti o non più validi. Le persone fisiche dovranno avere almeno uno dei seguenti certificati:
A1 (ex categoria I) per le attività riguardanti i gas fluorurati a effetto serra o gas alternativi
A2 (ex categoria II),per le attività attinenti ai gas fluorurati a effetto serra e agli idrocarburi, presenti nelle apparecchiature che hanno una carica di gas inferiore a 3 kg o, nel caso di sistemi ermeticamente sigillati etichettati come tali, inferiore a 6 kg
B (nuovo), per le attività previste e attinenti all’anidride carbonica (CO2) presente nelle apparecchiature e unità di refrigerazione previste dal Regolamento in analisi
C (nuovo), per le attività attinenti all’ammoniaca (NH3) presente nelle apparecchiature e unità di refrigerazione previste dal Regolamento in analisi
D (ex categoria III), per l’attività di recupero dei gas a effetto serra delle apparecchiature contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra o, nel caso di sistemi ermeticamente sigillati etichettati come tali, meno di 6 kg di gas fluorurati a effetto serra
E (ex categoria IV), per l’attività del controllo delle perdite nelle apparecchiature e unità di refrigerazione previste dal Regolamento in analisi, purché non implichi un intervento sul circuito di refrigerazione contenente gas fluorurati a effetto serra.
Gli operatori già certificati sotto la normativa precedente potranno generalmente mantenere la loro certificazione fino alla scadenza naturale, ma sarà richiesta loro una nuova valutazione in linea con le nuove direttive prima del rinnovo.