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PREVENZIONE INCENDI – Qualificazione manutentori antincendio, salvaguardia istanze presentate entro il 25 settembre 2026 (DM 22/09/2026)

Si ricorda che, ai sensi del Decreto del 1° settembre 2021, contenente i nuovi criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, dal 25 settembre 2026 gli interventi di verifica e controllo di detti presidi antincendio devono essere effettuate esclusivamente da parte di tecnici abilitati.

Si informa, tuttavia, che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre il DM 22 settembre 2026, che modifica il suddetto DM 1° settembre 2021 e introduce il nuovo articolo 6-bis. La disposizione disciplina la posizione dei tecnici manutentori antincendio che hanno avviato entro il 25 settembre 2026 la procedura di valutazione dei requisiti, ma non l’hanno ancora conclusa e consente a chi ha presentato regolare istanza entro il 25 settembre di continuare a operare. La possibilità riguarda solo le tipologie indicate nella domanda e dura fino all’esito della valutazione, comunque non oltre il 31 marzo 2027.

In sintesi, il Ministero dell’interno ha stabilito che il Nulla Osta Transitorio (NOT) rilasciato a seguito dell’iscrizione in un apposito portale, resta valido sino alla valutazione dei requisiti previsti e, in ogni caso, entro e non oltre il 31 marzo 2027. I soggetti che entro il 25 settembre 2026 hanno presentato regolare istanza per la valutazione dei requisiti stabiliti dal Dm 1° settembre 2021, a decorrere da tale data, possono continuare a eseguire gli interventi di manutenzione e i controlli mentre la valutazione è in corso, fino alla sua conclusione e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2027. Qualora la valutazione si concluda prima, la possibilità transitoria termina con essa.

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