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Confimi Apindustria Verona

REACH/CLP -Definizione di “utilizzatori a valle” e di “distributori”, nota interpretativa

L’autorità competente nazionale REACH, in accordo con il Ministero delle imprese e del Made in Italy e con il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, ha emesso una nota interpretativa con la quale ha fornito chiarimenti in merito alle definizioni di “utilizzatore a valle” e di “distributore”, ai sensi del Regolamento REACH, a seconda dell’attività svolta.

Nella nota interpretativa emessa dall’Autorità nazionale sono riportate le definizioni del Regolamento REACH di:

  • uso: “ogni operazione di trasformazione, formulazione, consumo, immagazzinamento, conservazione, trattamento, riempimento di contenitori, trasferimento da un contenitore ad un altro, miscelazione, produzione di un articolo o ogni altra utilizzazione”;

  • utilizzatore a valle: “ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante o dall’importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela nell’esercizio delle sue attività industriali o professionali. I distributori e i consumatori non sono considerati utilizzatori a valle. Un reimportatore a cui si applica l’esenzione di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), è considerato un utilizzatore a valle”;

  • distributore: “ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, compreso il rivenditore al dettaglio, che si limita ad immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, ai fini della sua vendita a terzi.”

L’Autorità nazionale chiarisce che, secondo le definizioni su richiamate, il trasferimento da un contenitore all’altro (travaso), viene qualificato come un “uso” e l’impresa che compie tale attività è da considerarsi un “utilizzatore a valle”.

Nella Guida ECHA “Orientamenti per gli utilizzatori a valle” al paragrafo 2.1.1 si approfondisce il ruolo del “riconfezionatore”, cioè il soggetto che appone il proprio marchio su un prodotto che qualcun altro ha fabbricato. Se oltre ad apporre il proprio marchio utilizza il prodotto, secondo la definizione di uso del regolamento REACH, per esempio trasferendo la sostanza da un contenitore a un altro, è considerato un utilizzatore a valle e deve adempiere gli obblighi a esso pertinenti.

Si può considerare “distributore” solo chi si limita a immagazzinare e immettere sul mercato la sostanza o la miscela.

Il soggetto che predispone un imballaggio secondario mettendo all’interno un imballaggio primario (contenitore chiuso, contenente una sostanza o miscela), senza aprirlo, effettua un’operazione senza manipolare direttamente la sostanza o la miscela e pertanto tale attività non rientra nella definizione di uso e tale impresa è qualificabile come “distributore”.

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