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RENTRI: definite le caratteristiche dei sistemi di geolocalizzazione degli autoveicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi e le tempistiche di adeguamento per le imprese

7 gennaio 2025 VR25.0021

Il Ministero dell’Ambiente ha emanato un decreto direttoriale che definisce le caratteristiche dei sistemi di geolocalizzazione che dovranno essere installati per trasmettere le informazioni relative ai percorsi degli autoveicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi a partire dal 13 febbraio 2027.

Il sistema di tracciabilità dei rifiuti, RENTRI, prevede che siano trasmessi nella sezione “tracciabilità” del registro i dati relativi (1):

– ai registri di carico e scarico,
– ai formulari di trasporto
– ai percorsi dei mezzi, che devono essere rilevati da sistemi di geolocalizzazione appositamente predisposti

Il decreto del Ministero dell’Ambiente (2) ha disposto che i sistemi di geolocalizzazione siano previsti per gli autoveicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi con l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo Gestori Ambientali.
Sono esclusi dall’obbligo di installare questi sistemi, i soggetti che trasportano i propri rifiuti pericolosi con l’iscrizione alla categoria 2-bis (trasporto in conto proprio) per i quali la quantità di rifiuti pericolosi è limitata a 30 kg/lt al giorno.

Caratteristiche dei sistemi di geolocalizzazione ai fini della tracciabilità dei percorsi
Il Ministero dell’Ambiente ha emanato il decreto direttoriale n. 253/2024 (3) con cui definisce le caratteristiche dei sistemi di geolocalizzazione ai fini della tracciabilità dei percorsi come segue:

– il sistema deve essere associato in modo univoco ad un autoveicolo;
– il sistema deve rilevare il percorso mediante la registrazione di una serie di punti di posizione (coordinate geografiche) ad intervalli temporali tali che, messi in sequenza e collegati tra loro, sia possibile ricostruire il percorso effettuato dall’autoveicolo;
– il sistema deve rilevare la data del trasporto del rifiuto;
– i dati relativi al percorso devono essere esportabili in un formato standard fra quelli comunemente usati;
– i percorsi registrati devono poter essere visualizzati attraverso mezzi informatici messi a disposizione dall’impresa iscritta a RENTRI.

Le informazioni dei percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione devono essere disponibili a partire dal 13 febbraio 2027 (4).

Sistema di geolocalizzazione come requisito di iscrizione alla categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali
Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori ambientali, a seguito della pubblicazione del decreto direttoriale n. 253/2024 con la definizione delle caratteristiche dei sistemi di geolocalizzazione, ha emanato la delibera n. 3 del 19 dicembre 2024 (5). In detta delibera afferma che la presenza dei sistemi di geolocalizzazione come definiti dal citato decreto direttoriale costituisce requisito di idoneità tecnica (6) per gli autoveicoli iscritti all’Albo Nazionale Gestori ambientali in categoria 5 per il trasporto di rifiuti pericolosi a partire dal 1 gennaio 2026.
Le imprese (già iscritte o di nuova iscrizione) dovranno attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione inviando per via telematica la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo il modello in allegato A alla delibera a partire dal 1 luglio 2025 ed entro il 31 dicembre 2025.

Trasmissione dei dati dei percorsi a RENTRI
Come detto, i sistemi di geolocalizzazione dei percorsi dovranno essere presenti sugli autoveicoli a partire dal 1 gennaio 2026, ma i dati dei percorsi dovranno essere resi disponibili solo a partire del 13 febbraio 2027. Un decreto direttoriale di prossima emanazione (7) dovrà definire

– le modalità di gestione dei dati dei percorsi;
– le modalità e le tempistiche di archiviazione dei dati dei percorsi;
– le modalità di associazione del percorso al formulario di trasporto.

In allegato la deliberazione dell’Albo Gestori Ambientali che riporta in allegato il decreto direttoriale n. 253/2024.

NOTE

1) il sistema RENTRI è delineato all’articolo 188-bis del d.lgs. 152/2006; il comma 3, lettera b) indica che, oltre alla sezione anagrafica, il sistema è articolato in una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto. L’articolo 188-bis rimanda ad un decreto ministeriale la definizione dei casi in cui i dati afferenti ai percorsi debbano essere raccolti.
2) DM n. 59/2023: “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, articolo 16 – Sistemi di geolocalizzazione.
3) Ai sensi dell’articolo 21 del DM n. 59/2023
4) La data a partire dalla quale devono essere registrati i percorsi con i sistemi di geolocalizzazione in discorso è definita all’articolo 2 del decreto direttoriale n. 253/2024: “a decorrere dal dodicesimo mese dalla data di cui all’articolo 13 comma 1, lettera c) del dm 4 aprile 2023, n. 59”.
5) Come previsto dall’articolo 17 del DM n. 59/2023, il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha emanato la delibera n. 3 del 19 dicembre 2024 “Integrazione dei requisiti di idoneità tecnica per l’iscrizione all’Albo nella categoria 5 relativa ai sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi dell’articolo 17 del decreto 4 aprile 2023, n. 59”.
6) Ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), del DM n. 120/2014
7) Previsto all’articolo 2 del decreto direttoriale n. 253/2024