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Confimi Apindustria Verona

RIFIUTI – Deposito temporaneo: escluso per i rifiuti derivanti da attività di trattamento

Fonte Ecocamere

Fonte MASE

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), con la risposta n. 131178 del 16/07/2024 all’interpello promosso dalla Regione Lazio, ha fornito chiarimenti sulla corretta gestione dei rifiuti prodotti e/o decadenti dalle operazioni di trattamento poste in essere da impianti intermedi di Trattamento Meccanico (TM) e/o di Trattamento Meccanico Biologico TMB.

Tali attività di trattamento generano due diversi flussi di rifiuti:

a) i rifiuti c.d. autoprodotti, decadenti dalle attività di gestione degli impianti, dalle attività di manutenzionee/o consistenti negli scarti dei processi di trattamento diversi dai rifiuti in uscita;

b) i rifiuti in uscita cd. output consistenti in CSS (combustibile solido secondario), frazione organicastabilizzata e scarti.

Nello specifico, l’interpello chiedeva:

1)Se, per gli impianti intermedi cc.dd. TM e/o TMB, i rifiuti prodotti prevalentemente dall’attività di trattamento dei rifiuti codice EER 200301 e codificati in uscita in particolare con il codice EER 191210 (CSS), che hanno natura e composizione differente rispetto al rifiuto in ingresso, possano, in analogia ai rifiuti autoprodotti, essere gestiti in uscita secondo i limiti e le condizioni del deposito temporaneo di cui all’articolo 185-bis del D.lgs. n.152/2006, potendo rientrare quindi il titolare del trattamento nella definizione di “nuovo produttore” e quindi produttore nel luogo di produzione ai fini del trasporto degli stessi in un impianto terzo di recupero e/o smaltimento.

Il MASE ha ricordato che “ll deposito temporaneo prima della raccolta, così come definito all’articolo 185-bis del D.lgs. 152 del 2006, si configura nel raggruppamento dei rifiuti effettuato, a determinate condizioni, presso il luogo diproduzione, ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento, prima della raccolta. Tale istituto rappresenta una deroga alla più generale disciplina dello stoccaggio, costituito dal deposito preliminare e dalla messa in riserva, in quanto, a differenza di tali operazioni, per il deposito temporaneo non è necessaria alcuna autorizzazione da parte dell’autorità competente.

Il deposito temporaneo prima della raccolta è un istituto posto al di fuori del perimetro della gestione dei rifiuti, per come definita all’articolo 183, comma 1, lettera n), del D.lgs. n.152 del 2006, in quanto rappresenta attività preliminare allo svolgimento delle successive operazioni di gestione, che hanno inizio con la raccolta finalizzata al trattamento e per le quali vige l’obbligo di autorizzazione (Cfr. Cass. Sez. III Pen. 28 maggio 2024, n. 20841).”

Pertanto, la risposta al primo quesito è negativa in quanto da “un’operazione di recupero non sembra possibile applicare l’istituto del deposito temporaneo prima della raccolta, in quanto gli stessi risultano già sottoposti ad un trattamento – operazione soggetta ad autorizzazione – e per i quali sono state già avviate le attività di gestione dei rifiuti”.

2) In caso affermativo se, ferma restando la necessità di distinzione tra i rifiuti gestiti in deposito temporaneo e quelli gestiti in messa in riserva/stoccaggio istantaneo, all’interno dell’atto autorizzativo, tenuto conto che l’attività di deposito temporaneo …non necessita di autorizzazione da parte dell’autorità competente… ai sensi dell’articolo 185-bis, comma 3, del D.lgs. n.152/2006, debbano essere comunque riportate specifiche limitazioni volumetriche e/o quantitative con riferimento, oltre che a quanto indicato nei limiti del deposito temporaneo, anche da dalle normative antincendio, ovvero da quanto espresso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nella circolare emessa in data 21.01.2019 con nota protocollo n. 1121: “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi”.

Il MASE ha specificato che le “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” di cui alla Circolare ministeriale n. 1121 del 21 gennaio 2019, contengono i criteri operativi e gestionali da applicarsi, tra gli altri, anche agli stoccaggi di rifiuti prodotti all’esito del trattamento, in attesa o già sottoposti all’eventuale caratterizzazione, per il loro successivo avvio verso le opportune destinazioni finali. Il capitolo 5 della suddetta circolare riporta esplicitamente che spetta all’autorità competente la valutazione delle prescrizioni più appropriate da inserire negli atti autorizzativi di competenza, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività in sicurezza.”

Per i dovuti approfondimenti, collegarsi al sito web del MASE.