RIFIUTI – Manutenzione del verde pubblico e privato, rifiuti urbani
Si segnala il Decreto-legge n. 153/2024, cosiddetto “decreto ambiente”, convertito con legge del 13 dicembre 2024, n. 191 (Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16/12/2024 in vigore dal 17/12/2024) recante “Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico”.
Detto decreto ha inserito nell’ambito delle attività che producono rifiuti urbani alla voce 20-bis dell’allegato L-quinquies alla parte quarta del d.lgs. 152/2006, l’attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato.
Pertanto i rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde devono essere classificati come rifiuti urbani e non più come rifiuti speciali (come era stato precisato nella Circolare del Ministero dell’Ambiente n. 51657 del 14 maggio 2021, che fino a oggi qualificava questi rifiuti come “speciali”).
La nuova voce “20-bis. Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato” stabilisce che i rifiuti con queste caratteristiche, rientrando nell’elenco dell’allegato L-quarter, siano trattati alla stregua dei rifiuti domestici.
Si ricorda che secondo l’articolo 183, comma 1, lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006, i rifiuti urbani comprendono non solo quelli domestici, ma anche rifiuti indifferenziati e raccolta differenziata provenienti da altre fonti, purché simili per natura ai rifiuti domestici e prodotti dalle attività elencate nell’allegato L-quinquies.