RIFIUTI – Smaltimento estintori esausti
Si ricorda che gli estintori esausti devono essere trattati e smaltiti come rifiuti speciali, seguendo specifiche procedure che garantiscano la tutela sia dell’ambiente che della collettività ex D.Lgs. 152/2006. Il ritiro e lo smaltimento possono essere effettuati esclusivamente da aziende specializzate, in possesso di tutte le regolari autorizzazioni.
Anche la normativa UNI 9994-1 prevede che il servizio di smaltimento estintori scaduti debba essere eseguito da un’azienda specializzata iscritta all’Albo Gestori Ambientali.
Le componenti in plastica e metallo devono essere inviate ad impianti di riciclo. I gas come la CO2 e le polveri tossiche contenute all’interno dell’estintore verranno invece bonificate.
L’azienda manutentrice deve identificare l’estintore come fuori norma, esplicitando l’intenzione e l’obbligo di disfarsene in quanto il dispositivo non può essere più utilizzato. Il produttore dell’estintore scaduto deve attribuire il codice CER, che definisce le tipologie di rifiuto speciale, assegnando un codice specifico; per gli estintori i codici utilizzati possono essere:
• estintori a polvere portatili e carrellati CER 160505
• manichette e naspi antincendio CER 150106
• porte tagliafuoco e maniglioni antipanico CER 170405.
• estintori a diossido di carbonio portatili e carrellati CER 160505
• polvere estinguente da 1.000 Kg 160509
• estintori a CO2 CER 160505
• estintori halon, bombole di impianti di spegnimento automatic CER 160504* (dove * indica rifiuti speciali considerati “pericolosi”)
• estintori a schiuma, carrellati e portatil; schiumogeni sintetici e proteinici derivanti da impianti di spegnimento CER 160505
Il rifiuto può essere gestito sia dal produttore che dal manutentore; il produttore può decidere di consegnare il dispositivo a soggetti terzi autorizzati, mentre il manutentore che se ne faccia carico può mantenerlo presso il proprio deposito in modo temporaneo.