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Confimi Apindustria Verona

SICUREZZA SUL LAVORO – Cantieri e patente a crediti dal 1° ottobre 2024

Come noto, è stato modificato l’articolo 27 del D.Lgs. 81/2008 Testo unico sicurezza in tema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori, prevedendo l’obbligo dal 1° ottobre 2024 di una patente con almeno 15 crediti per poter operare in un cantiere temporaneo o mobile.

Detta patente è prevista per poter operare nei cantieri temporanei o mobili per tutte le imprese e lavoratori autonomi che operano in cantiere (quindi anche installatori di impianti, appaltatori per attività non edili, ecc.).

Il documento suddetto non è obbligatorio nel caso di attività in appalto all’interno di un’azienda che non rientrano nella definizione di cantiere temporaneo o mobile (ex articolo 26 del D.Lgs. 81/2008), inoltre per la sola fornitura di materiali, cioè le attività che forniscono materiali ma non partecipano direttamente all’esecuzione dei lavori del cantiere, infine per le prestazioni d natura intellettuale, nonché per le imprese in possesso di attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III (l’attestazione SOA ex art. 100 c.4 D.Lgs. n. 36/2023, rilasciata da Organismi di Attestazione autorizzati ad operare dall’Autorità di Vigilanza dei Contratti pubblici; sono previste 10 classifiche in ordine crescente rispetto all’importo del contratto, la III riguarda importi che partono da € 1.033.000).

La patente è rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in formato digitale e contiene inizialmente 30 crediti (Le aziende non italiane ma stabilite nella UE possono in alternativa dotarsi di un documento equivalente alla patente a crediti rilasciato dall’autorità competente del Paese di origine riconosciuto secondo la legge italiana ; lo stesso vale per le imprese non stabilite nella UE).

Le imprese interessate devono presentare domanda di rilascio entro il 1° ottobre 2024 secondo le modalità stabilite da un apposito decreto ministeriale in corso di emanazione. Le aziende, al momento della richiesta all’ITL, dovranno autocertificare i seguenti requisiti:

  • essere iscritti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura

  • aver adempiuto in qualità di datore di lavoro, dirigente, preposto e lavoratore autonomo agli obblighi formativi previsti dal testo unico sicurezza (si deve autocertificare l’avvenuta formazione prevista dagli accordi Stato-Regioni ex art. 37 D.Lgs. 81/2008, ma anche la formazione specifica prevista dal D.Lgs. 81/2008 per l’esposizione ai singoli rischi)

  • documento unico di regolarità contributiva valido

  • documento di valutazione dei rischi relativo alla sede o alle sedi dell’impresa, nei casi previsti dalla normativa vigente

  • designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.e) certificazione di regolarità fiscale (cosiddetto “DURF” ex 17-bis, cc. 5 e 6 D.Lgs. 241/1997 rilasciato dall’Agenzia delle Entrate per operare in cantieri con contratti di appalto e subappalto > 200.000 €)

L’ITL valuterà la richiesta e si potranno avere tre esiti:

  • rilascio della patente con i 30 crediti in quanto accertata la sussistenza di tutti i requisiti autocertificati

  • presenza di motivi ostativi per lo svolgimento dell’attività e in questo caso la patente non viene rilasciata e l’attività nel cantiere va sospesa

  • presenza di dichiarazione non veritiera riferita ad uno o più requisiti e in questo caso la patente non viene rilasciata.

Nel caso la patente venga rilasciata ma successivamente uno o più requisiti venga meno, la patente è revocata e l’attività nel cantiere viene sospesa. In caso di revoca, l’azienda può presentare una nuova richiesta per la patente solo dopo 12 mesi dalla revoca. I 30 crediti contenuti nella patente vengono decurtati sulla base di provvedimenti definitivi (sentenze passate in giudicato; a seguito di violazioni sanzionate penalmente; ordinanze/ingiunzioni ex art. 18 L. n. 689/1981 cioè a pagamento nel caso di sanzioni amministrative) nei confronti del datore di lavoro, dirigente e preposto per le violazioni elencate ex Allegato I-bis D.Lgs. 81/2008:

Fattispecie Decurtazione crediti
1 Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi 5
2 Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione 3
3 Omessi formazione e addestramento 2
4 Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile 3
5 Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza 3
6 Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto 2
7 Mancanza di protezioni verso il vuoto 3
8 Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno 2
9 Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi 2
10 Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi 2
11 Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) 2
12 Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo 2
13 Omessa notifica all’organismo di vigilanza prima dell’inizio ei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto 1
14 Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’art. 28 3
15 Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche 3
16 Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 3
17 Omessa valutazione del rischio di annegamento 2
18 Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie 2
19 Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi 3
20 Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del DPR 14 settembre 2011, n. 177 1
21 Condotta sanzionata dall’articolo 3, comma 3, lett. a) del DL n. 12/2002 convertito con L. n. 73/2002 1
22 Condotta sanzionata dall’articolo 3, comma 3, lett. b) del DL n. 12/2002 convertito con L. n. 73/2002 2
23 Condotta sanzionata dall’articolo 3, comma 3, lett. c) del DL n. 12/2002 cconvertito con L. n. 73/2002 3
24 Condotta sanzionata dall’articolo 3, comma 3-quater, del DL n. 12/2002, convertito con L. n. 73/2002 in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23 1
25 Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni 5
26 Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro 8
27 Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una assoluta inabilità permanente al lavoro 15
28 Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto 20
29 Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto

10

Se a seguito delle decurtazioni, i crediti diventano inferiori a 15, l’impresa non può più operare nei cantieri temporanei o mobili.

Possono essere completate le attività oggetto di appalto o di subappalto in corso di esecuzione se i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto, se non interviene un provvedimento di sospensione dell’attività in quanto vengono constatate le violazioni di cui all’Allegato I (ex art. 14 D.Lgs. 81/20008) o la presenza di lavoro irregolare per almeno il 10% del personale occupato.

L’Ispettorato del lavoro può sospendere in via cautelare la patente a crediti per un massimo di 12 mesi qualora nel cantiere si verifichi un infortunio da cui deriva la morte o un’inabilità permanente assoluta o parziale

Il committente e il responsabile dei lavori di un cantiere temporaneo o mobile hanno l’obbligo di verificare il possesso della patente a crediti (o attestazione SOA di classifica almeno III) da parte delle imprese esecutrici, anche nei casi di subappalto e nei casi di affidamento dei lavori ad un’unica impresa. Inoltre dovranno trasmettere, in caso di lavori oggetto di permesso a costruire o di DIA, insieme alla notifica preliminare e al DURC, la dichiarazione attestante il possesso della patente a crediti, oltre al possesso dell’idoneità tecnico professionale e dell’organico medio con il CCNL applicato.

Le sanzioni previste per le aziende che operano senza patente a crediti o con patente con meno di 15 crediti sono:

– sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e comunque non inferiore a € 6000

– esclusione per 6 mesi dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice degli appalti

Le sanzioni previste per i committenti e i responsabili dei lavori che non verificano il possesso della patente a crediti (o della SOA di classifica almeno III) sono sanzione amministrativa pecuniaria da € 711 a € 2.562,91.

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