Salta al contenuto principale

Confimi Apindustria Verona

SICUREZZA SUL LAVORO -Radon, Piano nazionale d’azione 2023-2032, ulteriori tipologie di luoghi di lavoro soggetti agli obblighi

Come noto, con DPCM 11.01.2024 (pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 43/2024) è stato approvato il Piano nazionale d’azione per il radon 2023-2032, contenente gli obiettivi per affrontare i rischi a lungo termine dell’esposizione al radon nei luoghi di lavoro, nelle abitazioni e negli edifici pubblici e che individua nuove tipologie di luoghi di lavoro soggette alla normativa.

Si precisa che è esercente “una persona fisica o giuridica che ha la responsabilità giuridica ai sensi della legislazione vigente ai fini dell’espletamento di una pratica o di una sorgente di radiazioni”; per i luoghi di lavoro l’esercente si identifica con il datore di lavoro

Per quanto riguarda il radon, il D.Lgs n.101/2020 stabilisce misure di prevenzione rivolte alla popolazione, con disposizioni a carico delle Regioni e Province autonome e delle amministrazioni pubbliche, ma misure di prevenzione per l’esposizione dei lavoratori che operano in ambienti chiusi prevedendo che, nei luoghi di lavoro, il livello massimo di riferimento, espresso come valore medio annuo di concentrazione per l’attività del radon, è pari a 300 Bq/m3.

I luoghi di lavoro soggetti alle disposizioni relative al radon sono:

a) i luoghi di lavoro sotterranei;

b) i luoghi di lavoro in locali semisotterranei o situati al piano terra, localizzati nelle aree prioritarie;

c) le specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano nazionale d’azione per il radon (il Piano quindi può individuare ulteriori nuove tipologie di luoghi di lavoro cui applicare le misure di cui al d.lgs. 101/2020;

d) gli stabilimenti termali.

Nei luoghi di lavoro suddetti l’esercente/datore di lavoro deve completare le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria entro 24 mesi decorrenti:

  • dall’inizio dell’attività nel caso di luoghi di lavoro sotterranei e stabilimenti termali;

  • dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’elenco delle aree prioritarie individuate da Regioni e Province Autonome, nell’ipotesi di locali semisotteranei o situati al piano terra localizzati nelle aree prioritarie;

  • dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Piano Nazionale d’azione per il Radon o delle sue successive modifiche, nell’ipotesi di ulteriori luoghi di lavoro determinati dal Piano;

  • dall’inizio delle attività se questo è successivo al momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle aree prioritarie (questo per i locali seminterrati o situati al piano terra) e del Piano Nazionale di azione per il radon (questo per le attività individuate nel PNAR).

E’ previsto, inoltre, che nei luoghi di lavoro in locali semisotterranei e situati al piano terra l’esercente/datore di lavoro sia tenuto a completare le misurazioni della concentrazione media annua dell’attività del radon entro 18 mesi dall’individuazione delle aree prioritarie da parte delle Regioni e delle Province autonome.

Il piano individua ulteriori tipologie di luoghi di lavoro soggetti alle disposizioni del D.lgs. n.101/2020, che sono riportati nell’appendice 4.3 all’azione 1.3 del piano e sono: i locali chiusi con impianti di trattamento per la potabilizzazione dell’acqua in vasca aperta, gli impianti di imbottigliamento delle acque minerali (naturali o di sorgente),· le centrali idroelettriche.

Per tali attività, l’esercente/il datore di lavoro, deve completare la misurazione della concentrazione media annua di radon nell’aria, per il tramite di un servizio di dosimetria riconosciuto entro il 21 febbraio 2026 (cioè 24 mesi dalla data di pubblicazione in G.U. del piano).

Sono invece esentati dall’obbligo dell’effettuazione della misurazione i locali di servizio, gli spogliatoi, i bagni, i vani tecnici, i sottoscala e i corridoi; i locali a basso fattore di occupazione: minore di 100 ore/anno di persone presenti.

Se la concentrazione media annua di attività di radon in aria:

non supera i 300 Bq/m3, va elaborato e conservato per un periodo di otto anni un documento contenente l’esito delle misurazioni nel quale è riportata la valutazione delle misure correttive attuabili. Tale documento costituisce parte integrante del DVR. Le misurazioni vanno ripetute ogni otto anni e ogniqualvolta siano realizzati gli interventi (di manutenzione straordinaria dell’edificio, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia) che comportino lavori strutturali a livello dell’attacco a terra o volti a migliorare l’isolamento termico.

supera il livello di riferimento di 300 Bq/m3, vanno attuate misure correttive intese a ridurre le concentrazioni al livello più basso ragionevolmente ottenibile, avvalendosi dell’esperto di interventi di risanamento radon. Dette misure sono completate entro due anni dal rilascio della relazione tecnica (ricevuta a seguito delle misurazioni) e sono verificate, sotto il profilo dell’efficacia, mediante nuova misurazione.

La misurazione di concentrazione media annua di attività del radon nell’aria può essere effettuata solamente da servizi di dosimetria riconosciuti in base a requisiti che saranno definiti con apposito decreto. Nelle more sono ritenuti organismi idoneamente attrezzati quelli che soddisfano i requisiti indicati nell’allegato II del D.Lgs n.101/2020.

Scarica documento