SICUREZZA SUL LAVORO – Semplificazione dei controlli sulle attività economiche
Fonte Ecocamere
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2024, il Decreto Legislativo 12 luglio 2024, n. 103 “Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118” in vigore dal 2 agosto 2024.Il provvedimento prevede principi e strumenti generali, a cui si dovranno ispirare le attività di controllo delle imprese, con l’intento di mantenere le verifiche efficaci ma alleggerendo le attività economiche da una serie di duplicazioni e sovrapposizioni.
Il campo di applicazione riguarda i controlli sulle attività economiche, compresa la sicurezza sul lavoro e i controlli per violazioni in materia ambientale.
Tra le novità introdotte dal decreto:
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Il “controllo collaborativo” (art.2) che deve guidare le imprese nello svolgimento corretto delle proprie attività più che produrre sanzioni;
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L’impossibilità di procedere in contemporanea a ispezioni diverse (art.5);
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Economia dei controlli. Quando l’esito del controllo, l’amministrazione procedente accerta la conformità agli obblighi e agli adempimenti imposti dalla disciplina di riferimento, il soggetto controllato è esonerato dai medesimi controlli nei successivi dieci mesi, salvi alcuni casi (comma 3).
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Fascicolo informatico di impresa. Le amministrazioni che svolgono funzioni di controllo, prima di avviare le attività di vigilanza consultano ed alimentano con gli esiti dei controlli il fascicolo informatico di impresa tenuto dalle Camere di commercio ai sensi dell’art. 2, comma 2 lett. b), della L. n. 580/1993.
Le amministrazioni dovranno :
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Censire tutti i controlli previsti a legislazione vigente sulla base del quadro di sintesi elaborato dal Dipartimento della Funzione pubblica, così da individuare i controlli che possono essere eliminati, sospesi per un certo periodo, programmati periodicamente o rafforzati. Lo schema standardizzato dovrà essere approvato entro il 1 ottobre 2024, le Amministrazioni avranno 150 giorni di tempo per censire i loro controlli e pubblicarli sul proprio sito web.
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Effettuare entro il 30 giugno 2025 un check dei controlli che hanno fatto negli ultimi 3 anni, evidenziandone gli esiti (positivi o negativi) anche in relazione alla dimensione delle imprese controllate e alla tipologia di attività. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 30 ottobre 2025 trasmetterà un documento di sintesi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segnalando quali controlli possono essere eliminati o sospesi per un certo periodo, o programmati con periodicità, tenendo anche conto del rapporto costi-benefici.
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Le attività di censimento e ricognizione dei controlli fatti da parte delle Amministrazioni vanno fatte ogni 3 anni dal Dipartimento funzione pubblica.
Il Dlgs 103/2024 ha previsto un sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria. All’articolo 3,la protezione ambientale è compresa tra gli ambiti ai quali si applica il nuovo “Sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio «basso» dell’attività economica” e per i quali si introduce il “basso rischio”.
L’Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) elabora, per ciascun ambito omogeneo, consultate le amministrazioni di riferimento, norme tecniche o prassi di riferimento idonee a definire un livello di rischio basso al quale è associabile un Report di basso rischio. Le norme tecniche o prassi di riferimento elaborate da UNI sono approvate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy. Nei confronti dei soggetti in possesso del Report di basso rischio le amministrazioni programmano ed effettuano i controlli ordinari non più di una volta l’anno, salvi alcuni casi indicati nella norma. Il “Report di rischio basso” è inserito nel fascicolo elettronico dell’impresa.
Per maggiori informazioni, consultare il sito web della Gazzetta Ufficiale.